Empowerment - Reddito di Libertà e Congedo per le Donne Vittime di Violenza

La empowerment radar di Fashionista Smile mette in evidenza un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020, dove è stato introdotto un contributo denominato “Reddito di Libertà”, destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia, scopri come ne puoi usufruire.

Reddito di Libertà per le Donne Vittime di Violenza
Consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 500 euro mensili concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori. Il Reddito di Libertà è compatibile con altri strumenti di sostegnoal reddito (ADI,NASPIecc.). Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano, cittadine italiane o comunitarie, oppure, cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, aventi lo status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria. La domanda deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il Comune di residenza.

Congedo Retribuito per le Donne Vittime di Violenza
Le lavoratrici dipendenti, con un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, che sono inserite in percorsi di protezione, il decreto legislativo n. 80/2015 ha introdotto la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Il congedo è rivolto alle seguenti categorie di lavoratrici:
•lavoratrici dipendenti;
•apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
•lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
•lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
•lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche;
•lavoratrici autonome;
•lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS.
Il congedo è fruibile in coincidenza delle giornate lavorative. Non spetta quindi nei giorni in cui non è previsto lo svolgimenmento dell’attività professionale (quali, ad esempio, nei giorni festivi, nei periodi di sospensione dal lavoro o se si è in aspettativa) e nei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Questa opportunità può essere fruita in modalità giornaliera o oraria. Per le giornate di congedo utilizzate è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, che viene corrisposta dal datore di lavoro direttamente in busta paga.
Per alcune categorie, l’indennità è pagata dall’INPS con bonifico postale o l’accredito su conto corrente bancario o postale, vale a dire:
•lavoratrici stagionali;
•operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
•lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
•lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti).


Le domande da inoltrare all’INPS devono essere presentate esclusivamente in via telematica. Al momento della richiesta deve essere consegnata anche la certificazione che attesti l’inserimento della lavoratrice nel percorso di protezione, rilasciato dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri Antiviolenza o dalle Case Rifugio.

(Courtesy of Coordinamento Donne e Patronato FIOM CGIL - Press Office)

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